SOMMARIO
Il Liechtenstein è uno dei pochi Stati che non
restringe lo scopo di una Fondazione ai soli fini caritatevoli. Nel Liechtenstein una
Fondazione privata, creata con lo scopo di mantenere ed educare i componenti della propria
famiglia o altri beneficiari specificatamente indicati, non deve essere registrata. Essa
si costituisce mediante la dotazione di un fondo ed assume la propria personalità
giuridica avente responsabilità limitata (capitale minimo 30,000 franchi svizzeri).
DEFINIZIONE GIURIDICA
Una Fondazione è quindi una persona giuridica costituita
con l'apporto di un fondo al fine del raggiungimento di uno scopo specifico (Art. 552). La
Fondazione, in quanto persona giuridica, non ha membri, soci, azionisti o altri tipi di
compartecipanti. Essa viene unicamente governata dalla volontà del fondatore come
indicato nello Statuto (articoli) e nel Regolamento.
COSTITUZIONE
La Fondazione viene costituita dal fondatore il quale
esprime la sua volontà mediante un atto costitutivo e con la dotazione di un fondo
(minimo 30,000 franchi svizzeri).
L'iscrizione nel Registro Pubblico è richiesto unicamente
se l'oggetto della Fondazione và oltre quello di una Fondazione famigliare. Ne consegue
che la Fondazione non registrata è molto comune.
SCOPI
Il fondatore decide gli scopi della Fondazione. Gli scopi
più comuni sono quelli che prevedono il supporto finanziario dei membri della propria
famiglia, la promozione delle Arti e il sostegno di propositi caritatevoli. L'oggetto può
includere attività commerciali solo se necessarie a raggiungere gli obiettivi non
commerciali della Fondazione. La partecipazione in imprese commerciali, per controllare i
propri interessi, non si considera attività commerciale.
PATRIMONIO
Il capitale minimo della fondazione è 30,000 franchi
svizzeri da versare interamente. Qualsiasi capitale donato formalmente dal fondatore
diventa proprietà della Fondazione. Il patrimonio della Fondazione è interamente
separato da quello del fondatore.
IL FONDATORE
Il fondatore, in quanto creatore della Fondazione, è
l'unica autorità che può decidere gli scopi della Fondazione e ogni destinazione dei
benefici da concedere. Egli nomina il Consiglio di amministrazione e stabilisce i criteri
di esecuzione del compito ad esso affidato. Finché il fondatore vive, egli è libero di
cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione. Questa possibilità deve
essere prevista nell'atto costitutivo, la maggior parte dei fondatori optano per questa
clausola. Soltanto dopo la morte del fondatore le sue disposizioni diventano definitive.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nella sua funzione di organo esecutivo, il Consiglio di
amministrazione deve amministrare la Fondazione attenendosi alla volontà del fondatore
espressa nello statuto e nel regolamento. I membri del Consiglio di amministrazione devono
osservare standard di criteri di altissima diligenza e sono personalmente responsabili per
ogni danno provocato. Essi sono quindi tenuti ad esercitare le proprie funzioni con grande
cautela e perizia, in quanto investiti della responsabilità personale.
BENEFICIARI
I beneficiari sono le persone (o altre entità legali),
designate nello statuto (articoli) o nel regolamento, destinatarie di un beneficio
presente o futuro proveniente dal patrimonio e dai profitti della Fondazione (art. 932 a
§ 78). I proventi del beneficio sono per loro matura gratuiti ed i beneficiari non hanno,
salvo legami contrattuali diversi, nessun diritto legale o altro diritto equivalente per
esserne i designatari. Di conseguenza i diritti di beneficio possono essere limitati nel
tempo oppure assoggettati a certe condizioni. Il fondatore ha una notevole possibilità
discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni. I beneficiari acquisiscono una
volta nominati, oltre ai diritti principali di ricevere una quota dei profitti e una quota
del patrimonio della Fondazione, il diritto ad esigere una chiara amministrazione del
patrimonio della Fondazione. Lo status dei beneficiari viene determinato dalla volontà
del fondatore come specificato nel regolamento o nello statuto. In caso di disaccordo con
il Consiglio di amministrazione, i beneficiari possono ricorrere al tribunale per tutelare
i propri diritti. Il tribunale applicherà le norme, da lungo tempo istituite e
collaudate, della legge sul fedecommesso.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
La Fondazione assume la propria autonoma personalità
giuridica, di conseguenza il suo patrimonio non è più di proprietà del fondatore.
Mediante il trasferimento delle proprietà alla Fondazione, il fondatore può dare
disposizioni per il futuro che forniranno in ogni caso a lui e alla sua famiglia,
salvaguardandolo dai rischi provenienti dalle attività imprenditoriali e professionali
svolte, i fondi necessari. La Fondazione del Liechtenstein è legalmente riconosciuta come
strumento per proteggere il patrimonio. I creditori dei beneficiari specificatamente
designati, non possono confiscare i diritti degli stessi beneficiari nemmeno nel caso di
ingiunzioni ed esecuzioni o procedimenti fallimentari. Inoltre la legge intende dare
ulteriore tutela esentando dall'obbligo di registrazione nel Registro Pubblico e nel
negare ai terzi l'accesso alle informazioni pubbliche.
IMPOSTE E TASSE
Le Fondazioni assumono uno status particolare per cui sono
esenti dalla tassazione sulla proprietà, sugli utili ed altri profitti. L'unica imposta a
cui sono assoggettate è la tassa annuale del 0,1°/°° sul capitale e sul patrimonio,
con un minimo di 1,000 franchi svizzeri. La percentuale dell'imposta è ridotta allo
0,075°/°° se il patrimonio supera 2 milioni di franchi svizzeri e allo 0,050°/°° se
supera 10 milioni di franchi svizzeri.
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