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Istituto

INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

L'Istituto è un entità costituita dal fondatore mediante la dotazione speciale di in fondo. Il capitale minimo, da versare interamente, è di FRSV 30,000.00 e normalmente non viene diviso in azioni o quote. La responsabilità è limitata, l'Istituto viene amministrato da un consiglio. Il potere decisionale spetta al portatore dei diritti del fondatore.

L'Istituto può essere utilizzato per svolgere attività commerciali, per amministrare patrimoni oppure come holding company. La tassa annuale è di FRSV 1,000.00.

CONCETTO

L'Istituto è un'entità con personalità giuridica, gestibile come un'impresa con fini economici e altri interessi.

Nell'ordinamento germanico l'Istituto è conosciuto solamente come impresa pubblica e come fondo pensione. Emittenti radiotelevisive pubbliche e enti governativi indipendenti sono organizzati come Istituti ossia come Anstalt.

Liechtestein è l'unico Stato che riconosce all'Istituto funzione di impresa privata.

OGGETTO

L'oggetto svolto può essere commerciale e non commerciale (con finalità caritatevoli o familiari).

COSTITUZIONE

Un Istituto nasce attraverso un atto costitutivo, con il quale il fondatore adotta gli articoli dello statuto e dota l'Istituto di un fondo o di altri beni.

La personalità giuridica viene acquistata soltanto al momento di trascrizione nel Registro Pubblico (art. 537 della legge). In ottemperanza di quanto disposto con l'art. 536 della legge sulle società, il fondatore deve stabilire nello statuto i seguenti articoli:

1. Nome e domicilio dell'istituto

2. Oggetto

3. Il capitale

4. Poteri del fondatore

5. Organo amministrativo, sindaci e contabilità

6. Comunicazioni pubbliche

IL FONDATORE O IL PORTATORE DEI DIRITTI DEL FONDATORE

L'organo supremo di un Istituto è il portatore dei diritti del fondatore, esso esercita lo stesso potere che spetta all'assemblea degli azionisti nelle società per azioni.

I poteri del portatore dei diritti del fondatore sono, come previsto dagli articoli 166 e 543 della legge sulle società, i seguenti:

1. Nominare gli amministratori e i sindaci, stabilire il loro compenso

2. Modifica degli articoli dello statuto

3. Adozione e modifica del regolamento di fedecommesso

4. Nomina dei beneficiari

5. Approvazione annuale del bilancio

6. Cessazione e liquidazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'Istituto spetta al consiglio di amministrazione, pienamente responsabile verso il portatore dei diritti del fondatore. Almeno un membro del consiglio deve essere una persona residente in Liechtenstein. Gli amministratori rispondono nei confronti del portatore dei diritti del fondatore. La legge li esorta a seguire il massimo della diligenza e della buona amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di negligenza essi possono essere ritenuti personalmente responsabili (dall'art 218 fino all'art. 228 della legge).

RAPPRESENTANTE LEGALE

Se le transazioni commerciali avvengono solo all'estero è necessario nominare un legale rappresentante residente in Liechtenstein. Il legale rappresentante ha il solo incarico di ricevere la corrispondenza ufficiale.

CAPITALE

Il capitale minimo di FRSV 30,000.00 deve essere interamente versato. Se non previsto espressamente negli articoli, il capitale non viene diviso in parti. L'Istituto ha la responsabilità limitata.

AMMINISTRAZIONE E REVISIONE CONTABILE

Si deve tenere una corretta e chiara tenuta contabile. Se l'Istituto svolge attività commerciale e persegue fini economici, si deve redigere il bilancio annuale. Il bilancio soggetta a revisione contabile.

Non si rende necessario redigere e sottoporre a revisione il bilancio, qualora l'Istituto non svolga attività economica. In questo caso si deve unicamente redigere un riepilogo del patrimonio.

BENEFICIARI

I beneficiari sono quelle persone o quegli enti, che i portatori dei diritti del fondatore, hanno designato quali aventi diritto a partecipare ai profitti ed alle proprietà dell'Istituto. I beneficiari possono essere nominati nell'atto costitutivo o nell'atto di fedecommesso confidenziale, che risulta la via preferibile. Se nessun beneficiario è stato nominato, il portatore dei diritti del fondatore, assume la figura di unico beneficiario.

I diritti del beneficiario sono tutelati dalla legge del Liechtestein, e non possono essere pignorati dai creditori, se così previsto dall'atto di fedecommesso.

Mediante l'assegnazione del titolo beneficiale, il patrimonio di un Istituto può essere protetto contro qualunque influenza da parte di Paesi terzi e autorità fiscali straniere. I profitti di chi gode del beneficio non sono tassati e nel caso di morte del portatore dei diritti del fondatore, nessuna imposta di successione o tassa di decesso dovrà essere pagata.

LIQUIDAZIONE

Osservando un periodo di sospensione di sei mesi, L'Istituto può essere messo in liquidazione per decisione del portatore dei diritti del fondatore.

TASSAZIONE

L'Istituto è esente da qualunque tassa sulle entrate e sui profitti, si che svolga principale funzione di holding che principale attività commerciale con l'estero.

L'unica imposta annuale è la tassa annua sul capitale di FRSV 1,000.00 (cioè 1% del capitale).

 

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